Nel mondo delle indagini private, la corretta gestione dei dati personali rappresenta un aspetto fondamentale. Con l’entrata in vigore del GDPR (General Data Protection Regulation, o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) all’investigatore privato è richiesto di operare con una consapevolezza ancora maggiore dei limiti e delle responsabilità legate al trattamento delle informazioni.
Gli investigatori, infatti, possono raccogliere alcune informazioni relative, ad esempio, alla salute dalla persona o alla sua vita sentimentale, ma solo nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle persone. Seconda il GDPR, la privacy ha dei principi per il trattamento dei dati ben delineati, e fra questi troviamo il principio di liceità, correttezza e trasparenza, e quello riguardo la minimizzazione dei dati raccolti.
Liceità significa che il trattamento del dato è considerato lecito solo nel momento in cui esso è sostenuto da una base giuridica prevista dalla legge; correttezza significa che il trattamento non deve essere pregiudizievole, discriminatorio o imprevisto, ovvero trattare i dati per finalità determinate, esplicite e legittime; e infine trasparenza significa che l’interessato deve essere informato in modo chiaro e specifico e completo su come i suoi dati verranno trattati e per quai finalità.
Ma come si applicano questi principi nella vita lavorativa di un investigatore privato?
Secondo le “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018” al IV Capo “Trattamento per gli investigatori privati” il modo lecito, corretto e trasparente di trattare i dati da parte di un investigatore è il seguente:
“L’investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui alle presenti regole.
L’atto d’incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico.
Nel caso in cui si avvalga di persone autorizzate al trattamento dei dati per suo conto, l’investigatore privato rende specifiche istruzioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente dell’andamento dell’investigazione.” (Garante privacy)
Dunque, in poche parole, l’investigatore privato deve avere necessariamente un mandato, una delega scritta che specifichi il motivo dell’indagine, le finalità e i tempi previsti per la conclusione. I dati, quindi, possono essere raccolti solo ed esclusivamente per le finalità stabilite nell’incarico, e non possono essere tenuti in archivio più a lungo del tempo necessario/prestabilito. Questo, di conseguenza, implica che nessun investigatore, sotto nessuna circostanza può svolgere indagini autonomamente e senza mandato per raccogliere i dati personali di un soggetto. “Nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali trattati dall’investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto.
A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all’incarico conferito. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma. Fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l’eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l’attività svolta; ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato.”
E’ sempre bene ricordare che il rispetto della privacy non rappresenta un limite per l’attività dell’investigatore privato, bensì una garanzia di serietà, trasparenza e tutela legale. Operare nel pieno rispetto del GDPR significa offrire ai clienti un servizio professionale, fondato su criteri di correttezza e professionalità, e allo stesso tempo proteggere la propria attività da possibili contestazioni o sanzioni.
In un contesto in cui la tecnologia rende sempre più semplice raccogliere ed incrociare informazioni, l’investigatore moderno deve saper coniugare competenza tecnica e consapevolezza della normativa. Solo in questo modo l’attività investigativa può mantenere la propria legittimità, diventando uno strumento efficace al servizio della giustizia e dei diritti delle persone.

